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La guerra legale dell’ONU contro Israele: quando il diritto diventa un’arma politica

Agenda permanente, commissioni d’inchiesta e linguaggio penale: come il multilateralismo ha normalizzato il contenzioso contro lo Stato ebraico

L’architettura della lawfare contro Israele non richiede alcuna “cabina di regia”: basta la serialità istituzionale con cui l’ONU ha reso permanente un contenzioso politico‑giuridico che, a forza di ripetizione, produce “colpevolezza” come fatto sociale prima che come accertamento. Il punto di partenza è strutturale: nel Consiglio dei Diritti Umani esiste un’anomalia senza equivalenti, Agenda Item 7, che compare stabilmente nei resoconti delle sessioni e dedica a Israele un capitolo fisso (“Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories”), generando ogni volta report e risoluzioni per design e non per contingenza. A ciò si affianca un parametro normativo interno che diventa, paradossalmente, una misura della frattura: il Consiglio ha adottato un Codice di condotta (HRC Res. 5/2) che impone a relatori e titolari di mandato imparzialità, obiettività, non‑selettività e l’eliminazione di “double standards and politicization”, ma proprio sul rispetto di questi criteri si è consumato lo scontro diplomatico attorno alla Relatrice Speciale: in un atto ufficiale, la U.S. Mission to the UN ha chiesto la rimozione di Francesca Albanese richiamando esplicitamente il Codice e denunciando un uso del mandato come leva di pressione politico‑economica tramite corrispondenza “minacciosa” e accuse (apartheid/genocidio) definite “deeply flawed”. Il meccanismo chiave, però, è la conversione della narrativa in “pre‑giuridicità”: i rapporti prodotti sotto Item 7 possono dichiarare di basarsi su written submissions e su “over 300 testimonies” raccolte da “numerous organizations” quando l’accesso diretto è ostacolato, cioè istituzionalizzano – per necessità o scelta metodologica – una dipendenza da materiale esterno che finisce per entrare nel circuito ONU con il sigillo dell’autorità internazionale. Su questa base si innesta la Commission of Inquiry (COI), istituita dall’UNHRC come organismo “ongoing” (permanente) e incaricata anche di indagare “root causes”, inclusa la “systematic discrimination”, con obbligo di riferire regolarmente al Consiglio e all’Assemblea Generale: un dispositivo che non fotografa soltanto eventi, ma stabilizza una cornice accusatoria continuativa. Quando, poi, l’OHCHR diffonde comunicati in cui la COI afferma che Israele “ha commesso genocidio” a Gaza richiamando la Convenzione del 1948, il passaggio decisivo è compiuto: una qualificazione penale massima entra nel dominio pubblico come “conclusione ONU” (pur non essendo una sentenza), diventando materia pronta per l’amplificazione politica e mediatica. Parallelamente, sul piano numerico‑rituale, la pressione si sposta dove il veto non esiste: UN Watch documenta che nel 2024 l’UNGA ha adottato 17 risoluzioni su Israele contro 7 sul resto del mondo, e nel periodo 2015‑2023 154 contro Israele contro 71 contro tutti gli altri Stati, cioè un regime di attenzione sproporzionata che rende l’eccezione un’abitudine. In alcuni casi la risoluzione non è più solo “condanna”, ma predisposizione del contenzioso: UN News ha descritto una risoluzione UNGA (18 settembre 2024) che richiama obblighi di ritiro e invoca un meccanismo internazionale di riparazioni e un registro internazionale dei danni per “document evidence and related claims”, ossia infrastrutture per futuri procedimenti e rivendicazioni. Sullo sfondo, infine, resta un precedente storico che mostra come la stigmatizzazione ideologica possa entrare e uscire formalmente dai testi ONU senza scomparire davvero dalla cultura istituzionale: la Risoluzione UNGA 3379 (“Zionism is racism”) registrata negli archivi ONU e la sua revoca con la 46/86 nel 1991. Ecco perché la “guerra legale” non è un complotto, ma una filiera: agenda permanente → report basati su submissions → commissione d’inchiesta ongoing → qualificazioni massime in comunicati ufficiali → serialità di risoluzioni → strumenti di riparazione e registri probatori; una filiera che non “ordina” la violenza, ma può produrre un effetto strategico: spostare Israele dal piano della controversia politica a quello della colpevolezza ontologica, rendendo la delegittimazione una normalità procedurale.

La “guerra legale” come architettura: quando l’ONU sostituisce la diplomazia con il contenzioso permanente contro Israele

C’è un modo contemporaneo di combattere una guerra senza dichiararla: non con i carri armati, ma con mandati, commissioni, rapporti, banche dati e lessici penali che precedono – e spesso determinano – l’accertamento giudiziario. Nel dibattito internazionale questa strategia viene chiamata lawfare: l’uso del diritto come arma politica. Nel caso israeliano, ciò che colpisce non è l’esistenza di critiche o procedure – legittime in astratto – bensì il fatto che nel sistema ONU si sia consolidata una filiera stabile in cui la questione israelo‑palestinese viene trattata non come controversia da comporre, ma come processo morale e quasi‑penale senza fine. I dati comparativi sulle risoluzioni e l’architettura dell’ONU mostrano che qui non siamo davanti a un singolo eccesso, ma a una infrastruttura: un modo di funzionare che rende l’azione giuridica contro Israele automatica, seriale, cumulativa.

È essenziale precisare, con disciplina intellettuale, ciò che questo non è: non è una “cospirazione formale” con un unico centro di comando. È, piuttosto, una convergenza strutturale fra meccanismi che si auto‑alimentano: un organo politico che produce condanne con regolarità rituale; un apparato di “esperti” che traduce la narrazione in qualificazioni massime (apartheid, genocidio, ecc.); commissioni d’inchiesta che raccolgono e consolidano materiale spesso proveniente da attori militanti; e un circuito mediatico‑diplomatico che scambia l’asserzione per verdetto. Il risultato pratico è che lo status di Israele nel consesso internazionale viene progressivamente spostato: da Stato in conflitto a entità giuridico‑morale patologica.

Il perno: l’UNHRC e la normalizzazione del “caso unico” (Agenda Item 7)

Il cuore della “guerra legale” non sta nell’Assemblea Generale, dove le risoluzioni non sono vincolanti, ma nel Consiglio dei Diritti Umani (UNHRC), che opera con un’aura quasi‑giudiziaria e produce linguaggio normativo ad alta temperatura. Qui esiste un fatto istituzionale senza equivalenti: Israele è l’unico Paese al mondo con un punto permanente dedicato nell’agenda (“Agenda Item 7: Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories”). Non è un dettaglio procedurale: significa che, a prescindere dagli eventi contingenti, ogni sessione include una “sessione‑processo” su Israele, con dibattito, report e risoluzioni predisposte per design.

Questa eccezione permanente è in tensione con gli stessi principi fondativi richiamati nei testi istituzionali dell’UNHRC: universalità, imparzialità, non‑selettività, eliminazione del doppio standard e della politicizzazione. È l’ONU a enunciare questi criteri e, al contempo, a mantenerne l’eccezione più evidente. In termini politici, Item 7 funziona come una macchina di produzione seriale di colpevolezza, che trasforma la ripetizione in evidenza: se un Paese è discusso “sempre”, allora dev’essere “sempre” il problema.

Dal “diritto” come limite al “diritto” come arma: il ruolo delle Special Procedures e il Codice di condotta

Il secondo ingranaggio è il sistema delle Special Procedures (Relatori Speciali ed esperti indipendenti). L’ONU ha adottato un Codice di condotta (HRC Res. 5/2) che insiste su integrità, imparzialità, obiettività e professionalità: non come ornamento, ma come condizione di legittimità.

Eppure, proprio all’interno di questo quadro normativo, la figura della Relatrice Speciale sul territorio palestinese occupato, Francesca Albanese, è diventata oggetto di contestazione frontale da parte di Stati membri. Un documento ufficiale della U.S. Mission to the United Nations (1 luglio 2025) dichiara “gravi preoccupazioni” e chiede la rimozione, invocando esplicitamente il codice di condotta e accusando la Relatrice di bias e di campagne di pressione economica e politica travestite da argomentazione legale.

Qui il punto non è aderire a una lettura o all’altra, ma osservare l’effetto sistemico: quando un mandato ONU – che dovrebbe limitarsi a monitorare e riferire – produce preventivamente qualificazioni massime (genocidio, apartheid, ecc.), esso opera come anticipazione del giudizio. E quando tale anticipazione viene mantenuta in carica in un contesto di contestazione istituzionale, il messaggio politico è che la neutralità non è più un vincolo operativo, bensì una variabile negoziabile.

La Commissione d’Inchiesta (COI): il passaggio dalla narrativa alla “pre‑giuridicità”

Il terzo ingranaggio è la Commission of Inquiry su “Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel”, creata dall’UNHRC nel 2021 con un mandato “ongoing” (permanente) e con un campo di indagine amplissimo: violazioni di IHL/IHRL, “root causes”, e persino categorie identitarie (“national, ethnic, racial or religious identity”). Questa ampiezza non è neutra: trasforma un conflitto politico‑militare in una cornice permanente di discriminazione strutturale e, potenzialmente, di criminalità internazionale.

Nel settembre 2025, l’OHCHR ha diffuso una press release in cui la Commissione afferma che Israele “ha commesso genocidio” a Gaza, richiamando la Convenzione del 1948 e sostenendo di ravvisare atti genocidari e intento (dolus specialis). È un atto di peso enorme: non è una sentenza, ma ha l’effetto di un quasi‑verdettto nella sfera pubblica e diplomatica. E qui la “guerra legale” mostra la sua logica: prima si conquista il lessico massimo, poi lo si fa circolare come premessa, fino a renderlo senso comune.

A conferma della dinamica, un comunicato del 2025 su una conferenza stampa UNOG relativa alla COI ricorda anche i massacri e i rapimenti del 7 ottobre (“Hamas-led … killed around 1,250 … more than 250 taken as hostages”), mostrando che il materiale ONU riconosce la dimensione terroristica; tuttavia, l’architettura complessiva tende a produrre un’asimmetria: la violenza jihadista viene descritta come evento (grave) dentro la cronaca del conflitto, mentre Israele viene trattato come regime‑problema permanente.

Il ruolo delle ONG: dall’advocacy militante alla prova “consolidata” (senza contraddittorio)

Il quarto ingranaggio riguarda l’uso dei dati: la “guerra legale” moderna non vive solo di diritto, ma di evidenza narrata. Qui le ONG – incluse quelle militanti – diventano fornitori di materiale, testimonianze e “submissions” che confluiscono nei report ONU. Un esempio significativo è nel report del Relatore Speciale pubblicato sotto Agenda Item 7 (A/HRC/61/71), che dichiara di aver raccolto informazioni tramite “written submissions” e “over 300 testimonies” raccolte da “numerous organizations”, oltre a consultazioni remote, poiché l’accesso sul terreno è stato impedito. È una metodologia comprensibile in astratto; ma in assenza di contraddittorio e verifiche indipendenti sul campo, il rischio strutturale è che l’ONU diventi camera di compensazione del materiale prodotto da soggetti con agenda politica.

Quando questa “evidenza” passa dalla sfera ONG alla sfera ONU, cambia di status: non è più “accusa”, ma “constatazione di un organo internazionale”. E qui avviene la conversione più pericolosa: il diritto internazionale – nato per porre limiti alla guerra – diventa apparato di legittimazione simbolica di una lotta politica. Questo, a sua volta, offre ossigeno propagandistico a organizzazioni terroristiche che si presentano come “resistenza” e che sfruttano l’“imputazione penale preventiva” contro Israele per giustificare la propria violenza. Non serve che l’ONU intenda farlo: basta che il suo linguaggio produca quel risultato.

Dalla risoluzione all’azione: UNGA, ICJ, “registri di danno” e meccanismi di riparazione

Il quinto ingranaggio è la traslazione dalla politica al contenzioso: quando il Consiglio di Sicurezza è bloccato dai veti, il dossier viene spostato dove non esistono veti: Assemblea Generale e UNHRC. Qui l’asimmetria quantitativa documentata da UN Watch è rilevante: dal 2015 al 2023, 154 risoluzioni contro Israele contro 71 contro il resto del mondo; nel 2024, 17 su Israele contro 7 sul resto del mondo. Anche prendendo questi numeri come “dati di parte”, essi indicano una tendenza che merita attenzione politica: la serialità.

Questa serialità non è innocua perché costruisce “infrastrutture” giuridiche e reputazionali. Un esempio: nel settembre 2024 UN News riferisce che l’UNGA ha adottato una risoluzione che, richiamando un parere consultivo ICJ, chiede a Israele di porre fine alla “unlawful presence” e invoca la creazione di un meccanismo internazionale di riparazioni e di un registro internazionale dei danni per documentare prove e rivendicazioni. È, tecnicamente, un salto: non solo condanna, ma pre‑costruzione del contenzioso.

La genealogia ideologica: dall’ONU negoziale all’ONU stigmatizzante

Infine, l’aspetto storico‑istituzionale. La crisi attuale non nasce dal nulla. Nel 1975 l’UNGA adottò la Risoluzione 3379 (“Zionism is a form of racism and racial discrimination”), poi revocata nel 1991 con la 46/86. Le fonti della biblioteca digitale ONU registrano esplicitamente la determinazione e la successiva revoca. Ciò dimostra che nel passato l’ONU ha già attraversato una fase in cui la questione ebraica/ israeliana veniva trattata non solo politicamente, ma ideologicamente. La revoca non ha cancellato del tutto l’impianto: molte delle categorie contemporanee (razzismo strutturale, colonialismo, regime crime framing) riprendono quella logica di stigmatizzazione, aggiornandola al lessico dei crimini internazionali.

Non una “cabina di regia”, ma una filiera che produce effetti strategici

Dire che “l’ONU ha organizzato una guerra legale contro Israele” è, letteralmente, un’affermazione troppo forte se intesa come disegno unitario e deliberato. Ma è un’affermazione difendibile – e anzi difficilmente eludibile – se intesa come effetto emergente di una filiera istituzionale:
Agenda permanente (Item 7) → relazioni speciali e lessico massimo → commissioni d’inchiesta permanenti → uso strutturale di input ONG → risoluzioni seriali → meccanismi di riparazione/registri di danno → normalizzazione mediatica del “pre‑giudizio”.

Questa filiera non “ordina” il terrorismo, ma può – di fatto – fornirgli copertura reputazionale: se lo Stato ebraico viene rappresentato come crimine in sé, allora la violenza contro di esso diventa più facilmente narrabile come risposta “necessaria”. Il punto non è la simpatia per una parte, ma la difesa del principio che dovrebbe reggere il multilateralismo: il diritto internazionale come limite universale, non come arma selettiva. Quando quel limite diventa selettivo, non delegittima solo Israele: delegittima l’ONU stesso.

La guerra che non si dichiara: ONG, Stati e accademie nella nuova frontiera del conflitto giuridico

Nel dibattito pubblico occidentale sulla guerra e sul diritto internazionale, Israele occupa oggi una posizione anomala. Non perché sia l’unico Stato sottoposto a scrutinio internazionale, ma perché è l’unico contro cui si è consolidato un ecosistema permanente di guerra legale indiretta, capace di operare senza dichiararsi tale. Non parliamo di decisioni giudiziarie definitive, né di condanne pronunciate da una corte dopo il contraddittorio, bensì di una filiera strutturata che produce, certifica e diffonde un linguaggio giuridico massimo – genocidio, apartheid, crimine contro l’umanità – prima che il processo esista davvero.

Questa filiera non è invisibile. Al contrario, è ampiamente documentata. Ciò che manca non sono le fonti, ma lo sguardo critico che le metta in relazione.

Il finanziamento come architettura politica

Il primo livello è statale. Non esiste, come spesso viene insinuato, un finanziamento diretto “all’ICC contro Israele”. Esiste qualcosa di più sofisticato e, proprio per questo, più efficace: il finanziamento pubblico sistematico di ONG che producono materiali giuridici concepiti per entrare nei meccanismi ONU e risultare proceduralmente utilizzabili dall’ICC.

L’Unione Europea – attraverso la Commissione e programmi come EIDHR e NDICI – insieme a Stati come Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Spagna, Belgio, Francia e, in passato, il Regno Unito, costituisce il nucleo ricorrente di questo sostegno finanziario. Formalmente, si tratta di fondi per i diritti umani. Sostanzialmente, essi alimentano una produzione normativa orientata.

ONG come Amnesty International e Human Rights Watch svolgono una funzione cruciale: definiscono il frame semantico. I loro report non sono semplici descrizioni, ma atti di qualificazione giuridica anticipata. Quando parlano di apartheid o genocidio, non stanno solo denunciando, ma normalizzando un linguaggio che verrà poi ripreso da Commissioni d’Inchiesta ONU e, infine, dalle sedi penali internazionali.

A valle, ONG palestinesi a vocazione giuridica – Al Haq, Al Mezan, PCHR – trasformano questo linguaggio in submissions tecniche all’ICC, articoli 15, affidavit, casi nominativi contro ufficiali israeliani. Qui la filiera diventa operativa. Non è più advocacy: è pre‑procedura.

Il punto chiave non è la legittimità formale di queste attività, ma la loro direzione unidirezionale e cumulativa. Non esiste un flusso analogo e finanziato che produca contro‑analisi con pari accesso ai canali ONU.

L’accademia come certificatore anticipato

Il secondo livello è accademico. Ed è forse il

più delicato, perché riveste la filiera di un’aura di neutralità scientifica.

Reti come la University Network for Human Rights coordinano cliniche legali di università prestigiose – Yale, Cornell, Boston University, University of Pretoria – che producono report concludenti sulla sussistenza del genocidio, corredati da analisi di diritto internazionale e subito sottomessi a ONU e ICC. Questi testi non sono semplici articoli: sono atti accademici progettati per l’uso istituzionale.

In parallelo, altre università ad alta visibilità, come Georgetown, ospitano eventi e presentazioni che normalizzano il frame genocidario nel linguaggio policy. Il risultato è un effetto di consenso anticipato: quando media e istituzioni citano questi lavori, non li presentano come tesi controverse, ma come “posizione degli studiosi”.

Qui l’accademia non decide nulla, ma anticipa tutto. Certifica prima che il giudice valuti, fornisce la base teorica prima che il contraddittorio si svolga. In un sistema sano, questo sarebbe bilanciato da una pluralità dottrinale simmetrica. Qui non lo è.

Gli Stati che rompono il cliché

Contro questo sistema non c’è un fronte alternativo compatto, ma esistono fratture significative.

Gli Stati Uniti hanno scelto una rottura frontale: uscita dall’UNHRC, sanzioni contro l’ICC, denuncia esplicita del bias strutturale contro Israele. La Germania, pur continuando a finanziare parte dell’ecosistema, introduce una cautela giuridica sostanziale: rifiuto dell’inflazione semantica del genocidio, letture restrittive della Convenzione, prudenza sull’anticipazione del giudizio.

Altri Stati – Italia, Regno Unito, Canada, Austria, Cechia – manifestano dissenso procedurale più che politico, criticando la duplicazione investigativa ONU e la sproporzione dell’attenzione, spesso però senza tradurla in opposizione visibile.

Il risultato è una opposizione frammentaria, difensiva, non dotata di una propria filiera narrativa.

L’informazione come anello debole

In questo quadro, il ruolo dell’informazione è cruciale e, al tempo stesso, drammaticamente passivo. I media non scandagliano la genesi dei report, non distinguono tra pareri, rapporti e sentenze, non interrogano la circolarità delle fonti. Si limitano a ricevere il prodotto finale – marchiato ONU, certificato da ONG e accademia – e a riprodurlo come verità acquisita.

Non è ignoranza, ma delega epistemica. Contestare un rapporto ONU su Israele comporta un rischio reputazionale elevato; riprenderlo acriticamente, nessuno. Il risultato è una forma di giornalismo stenografico che abdica alla sua funzione critica proprio dove sarebbe più necessaria.

Conclusione

Non siamo di fronte a un complotto, ma a una asimmetria strutturale. Un lato dispone di finanziamenti, reti, linguaggio, accademia e canali mediatici coordinati; l’altro di riserve diplomatiche, note tecniche e silenzi prudenti.

La guerra non si combatte solo con le armi. Oggi si combatte anche con report, submission, cattedre universitarie e titoli di giornale. E quando questo accade senza che l’informazione ponga domande su chi produce cosa, con quali fondi e per quale uso, la guerra legale smette di essere un tema giuridico e diventa un problema democratico.

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