La controversia sulla permanenza di Francesca Albanese nel suo ruolo di Special Rapporteur sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi solleva un interrogativo cruciale sul funzionamento dei meccanismi interni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC). Per comprenderne i nodi, occorre analizzare la complessa architettura istituzionale dell’OHCHR e le maglie procedurali che ne regolano le nomine e i rinnovi.
L’origine del mandato e la selezione del 2022
I Relatori Speciali non sono dipendenti dell’ONU; sono esperti indipendenti che operano a titolo personale (in their personal capacity). Nel 2022, la nomina di Albanese avvenne a valle di un iter gestito da un Consultative Group di quattro membri. Su sei candidati iniziali, Albanese venne classificata al primo posto, precedendo candidate con un approccio descritto negli atti ufficiali come maggiormente “bilanciato”.
Nonostante nel modulo di candidatura avesse dichiarato di non avere relazioni o opinioni passate capaci di pregiudicare l’imparzialità e la credibilità del mandato (rispondendo “No” ai quesiti della sezione Ethics and Integrity), emersero successivamente dichiarazioni pregresse controverse, come il post del 2014 sulla “Jewish lobby”, del quale la stessa Albanese avrebbe poi riconosciuto l’inesattezza. Ciononostante, il Presidente del Consiglio, Federico Villegas, ne recepì la candidatura proponendola formale al Consiglio, che la approvò nel maggio 2022.
Il cortocircuito della riconferma e la direttiva 8/PRST/2
Il vero nodo procedurale si è intrecciato al momento della riconferma scattata nel 2025. Le contestazioni avanzate da ONG come UN Watch, sostenute da diversi Stati membri (tra cui Israele, Argentina, Olanda e Ungheria) e parlamentari internazionali, invocavano l’applicazione della Presidential Statement 8/PRST/2 del giugno 2008.
La norma stabilisce che:
- Ai sensi del § 3, il Presidente del Consiglio deve trasmettere al Consiglio (“will convey to the Council”) qualsiasi informazione riguardante casi di presunta non-conformità persistente (persistent non-compliance) con il Codice di Condotta dei relatori, specialmente prima del rinnovo dell’incarico.
- Ai sensi del § 4, il rinnovo automatico triennale (shall be extended) scatta unicamente “in the absence of the above-mentioned information”.
In occasione del rinnovo, il Presidente dell’ HRC Jürg Lauber non ha inoltrato le numerose obiezioni direttamente al Consiglio, bensì al Coordination Committee delle Special Procedures (che non dà la certezza di essere “terzo”, ovviamente). Quest’ultimo ha concluso di non aver riscontrato violazioni tali da invalidare la procedura.
I critici sostengono che vi sia stata una palese violazione procedurale: le obiezioni esistevano, e l’assegnazione del dossier al Coordination Committee avrebbe esautorato il Consiglio dal suo potere di valutazione previsto dalla direttiva. Di contro, la struttura burocratica delle Nazioni Unite ritiene il mandato pienamente valido e rinnovato.
Questo cortocircuito fa emergere il paradosso strutturale descritto dallo stesso Segretario Generale António Guterres: i Relatori Speciali godono di un’indipendenza tale da essere istituzionalmente “al di fuori del controllo” del Segretariato, lasciando le Nazioni Unite esposte a una perenne tensione tra la tutela dell’autonomia degli esperti e la garanzia dell’accountability istituzionale.
La seconda parte dell’analisi solleva interrogativi cruciali sulla figura di Francesca Albanese, focalizzandosi in particolare sul contrasto tra la sua percezione nell’opinione pubblica italiana e la natura tecnica, politica e procedurale della sua nomina all’ONU.
In Italia, infatti, l’assegnazione dell’incarico di Special Rapporteur dell’ONU ha generato una sorta di divinizzazione del personaggio, specialmente all’interno di specifici ambienti della sinistra. Tale elevazione è avvenuta spesso sulla fiducia, senza un reale approfondimento della sua figura, senza la conoscenza pregressa delle sue posizioni o dei suoi datati e controversi interventi sui canali social. Nel dibattito mediatico nazionale, il semplice titolo conferito dalle Nazioni Unite è stato assimilato a una patente automatica di massima competenza. Tuttavia, la cronaca quotidiana e la continuità delle sue esternazioni continuano a sollevare riserve sulla reale portata delle sue competenze, in particolare nell’ambito del diritto internazionale e della storia, dove emergono posizioni fortemente orientate e considerate vicine alle narrative filo-iraniane e filo-russe.
A questo si aggiunge un equivoco di fondo sul concetto stesso di “indipendenza” del ruolo. Nel contesto delle Nazioni Unite, “indipendente” non significa super partes o portavoce dell’autorevolezza morale dell’ONU, bensì “autonomo dall’ONU stessa”. Gli Special Rapporteur operano a titolo personale (in severe personal capacity); le Nazioni Unite non si assumono la responsabilità delle loro dichiarazioni politiche né ne condividono formalmente i contenuti, pur garantendo loro l’immunità funzionale nell’esercizio delle attività previste dal mandato.
A fronte di questo quadro, la questione centrale diventa squisitamente procedurale e investigativa: come ha potuto una figura al centro di così ampie riserve e polemiche accedere a una carica di rilievo internazionale e ottenerne perfino il rinnovo? Si tratta di capire se vi siano state irregolarità, omissis, corsie preferenziali o dinamiche di favore nella catena di selezione e riconferma.
Per rispondere in maniera rigorosa e superare lo scontro ideologico, è necessario esaminare il percorso documentale e le tappe amministrative che ne hanno segnato la carriera nell’organizzazione (lo potrebbe fare, ad esempio, una puntata di “Report”):
I requisiti di candidatura e i titoli dichiarati (2021-2022): Occorre verificare con precisione quali qualifiche, affiliazioni e titoli professionali siano stati inseriti nel modulo ufficiale. Esiste una discrepanza aperta tra la descrizione formale sul sito dell’OHCHR come “international lawyer” e le sue reali abilitazioni professionali o definizioni passate.
La gestione dei potenziali conflitti d’interesse: Va chiarito se nella sezione Ethics and Integrity siano stati trasparentemente indicati gli eventuali ruoli pregressi svolti dal coniuge, Massimiliano Calì, nei confronti di organi dell’Autorità Palestinese, e se tali informazioni fossero richieste dal formulario.
Le posizioni pubbliche antecedenti alla nomina: Resta da accertare se il Consultative Group incaricato della selezione fosse a conoscenza dei post e delle dichiarazioni controverse rilasciate prima del 2021 (come i messaggi del 2014) e se la candidata li abbia esplicitati rispondendo ai quesiti sull’imparzialità.
Il cortocircuito procedurale del rinnovo nel 2025: Il passaggio chiave riguarda l’applicazione della direttiva 8/PRST/2. A fronte delle proteste e delle contestazioni formali presentate da ONG e da diversi Stati membri prima della riconferma, il Presidente del Consiglio HRC ha dirottato il dossier al Coordination Committee anziché investire direttamente il Consiglio. Tale passaggio burocratico interno ha di fatto blindato il rinnovo triennale automatico, sottraendo la valutazione del comportamento formale a un dibattito politico e istituzionale aperto tra gli Stati membri.
In definitiva, l’analisi delle procedure evidenzia come il sistema delle Nazioni Unite, per tutelare l’autonomia degli esperti esterni, finisca per generare un’ampia zona d’ombra in cui i meccanismi di verifica e di accountability risultano autoreferenziali, lasciando aperti forti dubbi su come candidature fortemente orientate riescano a consolidarsi e a blindarsi all’interno della burocrazia di Ginevra.



