Prima puntata — Il Repubblicano
Un incarico, non un tribunale
Quando si legge il nome di Francesca Albanese sui giornali italiani, il titolo che invariabilmente l’accompagna è Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Un titolo lungo, autorevole, capace di conferire a qualunque dichiarazione il peso specifico dell’istituzione internazionale più riconosciuta al mondo. Eppure quel titolo, letto con attenzione giuridica, racconta qualcosa di molto diverso da ciò che suggerisce.
Un Relatore Speciale delle Nazioni Unite non è un giudice. Non è un procuratore. Non è nemmeno un funzionario internazionale nel senso tecnico del termine: i titolari di questi incarichi lavorano su base volontaria, non percepiscono uno stipendio dall’ONU, non dispongono di poteri esecutivi né di strumenti coercitivi. L’incarico affidato loro — termine che, come vedremo, porta con sé un peso storico ben più grande — è quello di monitorare, documentare e riferire al Consiglio per i Diritti Umani. Non di formulare politica estera. Non di teorizzare sistemi globali di oppressione. Non di sedere accanto al ministro degli Esteri iraniano e al capo dell’ufficio politico estero di Hamas in un forum organizzato dal Qatar.
Francesca Albanese fa tutto questo. E lo fa con una coerenza che non è accidentale: è biografica, ideologica e, in un senso preciso che occorre chiarire, istituzionalmente consentita.
Prima la militante, poi la relatrice
Per capire la Albanese non si può partire dal 2022, anno della sua nomina. Bisogna partire da molto prima.
Albanese ha dedicato vent’anni della sua carriera alla causa arabo-palestinese prima ancora di ricevere l’incarico. Ha lavorato come consulente giuridico per l’UNRWA — l’agenzia delle Nazioni Unite esclusivamente dedicata ai rifugiati arabo-palestinesi — a Gerusalemme. È co-fondatrice della Global Network on the Question of Palestine, una coalizione internazionale di esperti e accademici il cui scopo dichiarato è l’advocacy sulla questione israelo-araba. È consulente senior per l’Arab Renaissance for Democracy and Development, un think tank del mondo arabo. Ha scritto un libro — When the World Sleeps — descritto esplicitamente come il racconto del suo percorso personale verso «la testimonianza della lotta palestinese».
Questa non è la biografia di un esperto neutrale chiamato a monitorare una crisi. È la biografia di una militante chiamata a valutare la causa che ha già abbracciato. La differenza non è di sfumatura: è strutturale. Quando un magistrato ha un interesse diretto nella causa che è chiamato a giudicare, il diritto lo chiama incompatibilità. Nelle procedure speciali delle Nazioni Unite, almeno su questo specifico incarico, quella stessa condizione viene chiamata qualifica.
Vale la pena aggiungere un dettaglio che contribuisce a definire il profilo professionale della Albanese: pur presentandosi sistematicamente come «avvocato internazionale», non ha mai superato un esame di abilitazione alla professione forense né risulta iscritta ad alcun albo. La scelta, come ha dichiarato lei stessa in un’intervista del maggio 2025, derivava dalla preferenza per l’advocacy dei diritti umani rispetto alla pratica legale tradizionale. Una scelta del tutto legittima — ma che definisce con precisione il tipo di professionista di cui parliamo: non una giurista che applica il diritto in modo neutrale, bensì un’attivista che utilizza il linguaggio del diritto internazionale come strumento di pressione politica.
Il «mandato» — ma quale mandato?
Qui occorre una precisazione terminologica che non è un cavillo filologico ma una questione di onestà intellettuale verso il lettore.
Quando i media italiani parlano dell’«incarico» o del «mandato» affidato alla Albanese, usano la stessa parola che la storia usa per una realtà completamente diversa: il Mandato Britannico sulla Palestina. Sono due cose radicalmente distinte, e la sovrapposizione — anche involontaria — non è innocua.
Il Mandato Britannico sulla Palestina era uno strumento di diritto internazionale vincolante, deliberato dalle potenze vincitrici della Prima guerra mondiale alla Conferenza di Sanremo nell’aprile del 1920 e ratificato all’unanimità — con cinquantacinque voti su cinquantacinque — dal Consiglio della Società delle Nazioni il 4 luglio 1922. Quel Mandato affidava alla Gran Bretagna l’amministrazione transitoria di un territorio con un obiettivo esplicito: favorire l’immigrazione ebraica e l’insediamento ebraico in Terra d’Israele, riconoscendo al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione nazionale in quella terra. Non era una promessa unilaterale né una raccomandazione: era diritto internazionale, sottoscritto dall’intera comunità delle nazioni allora organizzate.
Lo stesso sistema, nello stesso periodo storico, produsse l’indipendenza della Siria, dell’Iraq, del Libano, della Transgiordania. Per quelle nazioni, il processo fu completato. Per il popolo ebraico, fu interrotto — prima dalla politica britannica dei Libri Bianchi che limitarono drasticamente l’immigrazione nei momenti in cui era più necessaria, poi dalla guerra del 1948 scatenata dalle potenze arabe dopo il rifiuto della Risoluzione 181.
Vale la pena soffermarsi sul nome della Transgiordania. Fino al 1950, il territorio ad est del fiume Giordano si chiamava appunto Transgiordania — la terra al di là del fiume. Quando, in quell’anno, il regno hashemita annesse militarmente la Cisgiordania — cioè la sponda occidentale, che era parte dello stesso Mandato Britannico e che il sistema delle nazioni avrebbe dovuto gestire in transizione verso l’autodeterminazione — il paese cambiò nome in Giordania. Un nome che significa semplicemente «la terra del Giordano»: non più la terra al di là, ma l’intera terra del fiume. L’atto di denominazione era anche un atto politico: da quel momento, nella geografia ufficiale di Amman, la riva occidentale del Giordano — la Giudea e la Samaria della storia millenaria ebraica — non era più una terra contesa, né una terra condivisa. Era semplicemente Giordania.
L’incarico procedurale della Albanese, invece, è uno strumento consultivo del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani: privo di forza esecutiva, revocabile in teoria ma perpetuato in pratica, affidato a un individuo che riferisce a un organo politico. La distanza giuridica tra i due istituti è incolmabile. Eppure il termine è lo stesso — e nei titoli dei giornali, questa coincidenza lavora silenziosamente a vantaggio di chi vuole attribuire all’incarico della Albanese un’autorità storica e giuridica che esso semplicemente non possiede.
La promessa non mantenuta — e il primo atto sfavorevole
Quando nel 1945 nacquero le Nazioni Unite, uno dei principi fondativi dichiarati era la continuità con gli impegni assunti dalla Società delle Nazioni. L’articolo 80 della Carta delle Nazioni Unite stabiliva esplicitamente che nulla nella nuova Carta avrebbe pregiudicato i diritti già acquisiti da qualunque popolo in virtù di atti esistenti della Società delle Nazioni — una norma pensata, tra le altre cose, proprio per tutelare i diritti riconosciuti al popolo ebraico dal Mandato del 1922.
In teoria, dunque, le Nazioni Unite avrebbero dovuto portare a compimento ciò che la Società delle Nazioni aveva avviato: l’autodeterminazione del popolo ebraico nell’intera area del Mandato originario, già amputata della sua parte orientale nel 1922 con la creazione della Transgiordania.
In pratica, accadde il contrario. La Risoluzione 181 del 29 novembre 1947 — quella che la vulgata giornalistica presenta come l’atto fondativo di Israele — era in realtà una proposta di spartizione che riduceva ulteriormente il territorio destinato allo Stato ebraico rispetto a quanto riconosciuto dal Mandato, assegnando porzioni significative a un’entità araba che non aveva mai avuto esistenza statuale autonoma. Non era diritto internazionale vincolante: le risoluzioni dell’Assemblea Generale hanno valore di raccomandazione, non di norma cogente. E non divenne mai operativa nei termini previsti, perché gli Stati arabi la rifiutarono e scatenarono una guerra per impedire la nascita di qualunque entità ebraica in quella terra.
Lo Yishuv — la comunità ebraica in Palestina — accettò quella proposta, pur sapendo che significava rinunciare a più della metà del territorio che il diritto internazionale del 1922 aveva riconosciuto. Fu una rinuncia pragmatica, non una concessione volontaria. E fu la risposta a un’istituzione che, al suo esordio sulla questione, non stava adempiendo agli impegni del suo predecessore: li stava ridimensionando.
Chi afferma che le Nazioni Unite abbiano «creato» Israele ignora quindi due fatti fondamentali: primo, che Israele ha un titolo giuridico anteriore e superiore alla 181, radicato nel Mandato del 1922 e nella Conferenza di Sanremo del 1920; secondo, che la prima mossa delle Nazioni Unite sulla questione fu non già il riconoscimento di un diritto già esistente, ma la sua compressione. Non un atto favorevole a Israele — un atto che Israele accettò nonostante fosse sfavorevole, perché era comunque meglio della guerra. La guerra arrivò lo stesso.
Un incarico costruito per accusare
L’incarico procedurale istituito nel 1993 — Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 — ha un vizio di origine che nessuna riforma ha mai sanato.
La risoluzione istitutiva della Commissione per i Diritti Umani del 1993 non chiede al Relatore Speciale di «monitorare la situazione dei diritti umani» in modo simmetrico e bilaterale, come il titolo potrebbe far supporre. Chiede di investigare le violazioni di Israele dei principi del diritto internazionale nei territori che essa definisce «occupati». La conclusione — Israele come soggetto agente delle violazioni — è incorporata nella premessa giuridica dell’incarico stesso. Non è un’ipotesi da verificare: è una premessa da documentare.
Nessun incarico analogo delle Nazioni Unite su nessun altro conflitto è costruito in questo modo. Non quello sul Sudan, dove una guerra civile ha prodotto centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati. Non quello sul Myanmar, dove la popolazione Rohingya è stata oggetto di quella che molti organismi internazionali hanno definito pulizia etnica. Non quello sullo Yemen, devastato da un conflitto per procura che ha prodotto una delle peggiori catastrofi umanitarie del dopoguerra. Quegli incarichi monitorano situazioni. L’incarico sulla questione arabo-palestinese monitora Israele.
Questo non è un giudizio sulla gravità relativa delle crisi: è una constatazione sull’architettura giuridica degli strumenti. E quella architettura spiega perché, da Dugard a Falk a Lynk ad Albanese, il titolare di questo incarico sia sistematicamente una figura di advocacy e non un tecnico del diritto: l’impostazione stessa dell’incarico lo richiede implicitamente. La Albanese non tradisce lo spirito della risoluzione del 1993 — lo porta alla sua logica estrema, con una visibilità mediatica e una militanza pubblica che i predecessori non avevano raggiunto.
Il forum di Doha e la soglia superata
Il 7 febbraio 2026, la Albanese ha partecipato al diciassettesimo Forum di Al Jazeera a Doha, organizzato per discutere dei «cambiamenti geopolitici in Medio Oriente». Nello stesso forum erano presenti il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e Khaled Meshaal, capo dell’ufficio politico estero di Hamas.
La sola partecipazione a quel contesto — anche in videochiamata — pone una questione di compatibilità con il ruolo che è difficilmente aggirabile. Un relatore speciale delle Nazioni Unite non condivide il palco con i rappresentanti di uno Stato in conflitto aperto e con i vertici di un’organizzazione classificata come terroristica da numerosi governi democratici per discutere di «geopolitica». È un comportamento difficilmente conciliabile con il profilo di terzietà che il ruolo istituzionalmente richiederebbe.
Nel suo intervento, la Albanese ha criticato i Paesi che forniscono a Israele sostegno militare, economico e politico, facendo riferimento a un «nemico comune». Un video manipolato, prontamente smontato dalla stessa Albanese, ha trasformato quelle parole in una dichiarazione che identificava Israele come «nemico dell’umanità». La manipolazione è documentata e va segnalata con onestà: le sue parole esatte erano più sfumate. Ma il contesto in cui quelle parole sono state pronunciate non è manipolato da nessuno. È un dato pubblico e verificabile.
La copertura istituzionale e i suoi limiti
Il 23 febbraio 2026, al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Francia, Germania, Italia — con il ministro degli Esteri Antonio Tajani in prima persona — Austria e Repubblica Ceca hanno chiesto formalmente le dimissioni della Albanese. Il Consiglio ha confermato il suo incarico fino al 2028.
L’amministrazione Trump aveva già imposto sanzioni personali alla Albanese dopo che, nel luglio 2025, ella aveva pubblicato uno studio che nominava sessanta grandi aziende globali accusate di sostenere quello che definiva «il progetto coloniale israeliano».
Di fronte alle sanzioni americane, il portavoce del Segretario Generale António Guterres, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che le sanzioni unilaterali contro i relatori speciali delle Nazioni Unite sono «semplicemente inaccettabili». Una difesa netta — ma è necessario leggere l’intera posizione del Segretariato per capire cosa stesse davvero difendendo.
Lo stesso Dujarric, in un diverso briefing, ha precisato esplicitamente che il Segretariato non è d’accordo con gran parte di ciò che dice la Albanese, e che non userebbe i termini da lei impiegati per descrivere la situazione. Il Sottosegretario per gli affari umanitari Thomas Fletcher è stato ancora più netto: tra le posizioni della Albanese e quelle del Segretariato delle Nazioni Unite «c’è una separazione netta», ha dichiarato, ribadendo che è fondamentale che l’ONU mantenga un approccio neutrale, imparziale e indipendente.
Guterres non è dunque il protettore ideologico della Albanese. È il garante di un sistema che la protegge per inerzia istituzionale: non può condannare un relatore speciale senza incrinare l’indipendenza dell’intero meccanismo delle procedure speciali; non può difenderla sul merito senza contraddire il suo stesso Segretariato. Il risultato è una copertura per paralisi: le Nazioni Unite non approvano le tesi della Albanese, ma non dispongono né della volontà né degli strumenti per fermarla. Questa paralisi non è neutrale. È una forma di complicità strutturale, tanto più significativa perché consapevole.
L’UNRWA: una nota a margine che è già una storia
La Albanese ha costruito la sua carriera all’interno dell’UNRWA — e questo non è un dettaglio biografico accessorio. È il punto di contatto tra la sua traiettoria personale e una delle anomalie più profonde dell’architettura delle Nazioni Unite, che merita un approfondimento separato.
Basti qui fissare l’essenziale. L’UNRWA è l’unica agenzia umanitaria al mondo creata per una sola popolazione. Tutte le altre popolazioni di rifugiati — siriani, afghani, rohingya, sudanesi — sono gestite dall’UNHCR, che ha come obiettivo dichiarato la ricerca di soluzioni durature: rimpatrio, integrazione, reinsediamento. L’UNRWA non ha questo obiettivo nel suo mandato. Esiste finché esiste la questione arabo-palestinese irrisolta — e applica ai discendenti degli arabi fuggiti nel 1948 una definizione di «rifugiato» che non ha equivalenti nel diritto internazionale: uno status ereditario, trasmissibile di generazione in generazione, che ha trasformato circa 700.000 persone del 1948 negli oltre cinque milioni registrati oggi. La seconda puntata tornerà su questo.
La Albanese non è un’anomalia nel sistema delle Nazioni Unite. È il prodotto coerente di un incarico costruito per accusare, affidato a chi aveva già scelto il campo, protetto da un’istituzione che non può né difenderla apertamente né fermarla efficacemente.
La domanda rilevante non è perché la Albanese si comporti in questo modo. La domanda è perché un sistema che si presenta al mondo come imparziale costruisca strumenti strutturalmente orientati, li affidi a figure di militanza dichiarata e poi si trovi nell’imbarazzo — o nell’impossibilità — di gestirne le conseguenze.
La risposta a questa domanda non riguarda la Albanese. Riguarda le Nazioni Unite. E sarà oggetto della seconda puntata.
Continua — Seconda puntata: «L’arbitro e la partita. Perché le Nazioni Unite non possono essere garanti equi del conflitto israelo-arabo»
https://ilrepubblicano.it/nazioni-unite-israele-arbitro-imparziale/




Sollevarla dal suo incarico e rimuovere completamento quel ruolo che è di per sé già una condanna.
L’ennesima vergogna Onu contro Israele.