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Sotto il mantello di Ginevra: la battaglia per l’immunità di Francesca Albanese e la disfida legale negli USA

La causa civile intentata nell’agosto 2025 presso la Corte Distrettuale del Colorado dal National Jewish Advocacy Center (per conto delle ONG Christian Friends of Israeli Communities e Christians for Israel USA) contro Francesca Albanese segna un punto di svolta nel dibattito sulla responsabilità giuridica dei funzionari internazionali. Al centro del contenzioso c’è il rapporto dell’OHCHR del luglio 2025, “From economy of occupation to economy of genocide”, nel quale Albanese include una lista di 48 attori societari, aziende e organizzazioni accusate di sostenere le colonie o di contribuire all’“economia del genocidio”.

L’accusa mossa dalle due charities pro-Israele è pesante: diffamazione, libello commerciale e interferenza illecita. Ma, al di là del merito, lo scontro si è immediatamente trasferito sul piano procedurale e giurisdizionale.

La guerra della notifica

La prima schermaglia ha riguardato la notifica degli atti processuali (service of process). Il tentato “blitz” a Johannesburg nell’ottobre 2025 – con la consegna degli atti via WhatsApp e tramite uno sheriff sudafricano – si è trasformato in un caso diplomatico. Il ministero della Giustizia sudafricano ha poi revocato la procedura in quanto irregolare, scusandosi formalmente con l’ONU e con la Relatrice.

Tuttavia, il nodo è stato sciolto dal giudice federale americano Maritza Dominguez Braswell il 14 maggio 2026: pur non ritenendo perfezionata la notifica sudafricana, la Corte ha autorizzato la substitute service via e-mail e social network (X). Completata la notifica elettronica e di fronte alla mancata comparizione di Albanese nel procedimento, si è giunti a una Clerk’s Entry of Default.

L’illusione dell’immunità sospesa e l’intervento dell’ONU

Contrariamente a quanto emerso in alcune ricostruzioni giornalistiche, la Corte del Colorado non ha stabilito che Albanese fosse priva di immunità diplomatica. Nel provvedimento del maggio 2026, il giudice ha espressamente dichiarato di congelare ogni pronuncia sulla giurisdizione e sull’immunità, lasciando aperta la questione per la fase successiva del processo.

Nel frattempo, le Nazioni Unite sono scese direttamente in campo nell’arena giudiziaria statunitense. L’ONU ha depositato una Motion to Intervene e una Motion to Vacate Default, sostenendo che Albanese sia coperta da immunità funzionale e che gli atti contestati rientrino nell’esercizio delle sue funzioni di Special Rapporteur. La vera battaglia giudiziaria in Colorado non riguarda dunque soltanto l’accusa di diffamazione, ma il perimetro stesso dell’immunità dei relatori indipendenti ONU di fronte ai tribunali interni di uno Stato sovrano.

Ma l’immunità non è una licenza di impunità

Resta però una domanda ancora più scomoda. Nel rapporto From economy of occupation to economy of genocide Francesca Albanese non si limita a formulare un giudizio generale sulle responsabilità economiche connesse al conflitto: vengono indicati 48 attori societari, fra i quali figurano colossi come Microsoft, Alphabet-Google, Amazon, IBM, Lockheed Martin, Palantir Technologies, l’italiana Leonardo e la giapponese FANUC. [business-h…rights.org], [en.tempo.co]

Le accuse non sono certo irrilevanti sotto il profilo reputazionale. Il rapporto colloca l’attività delle imprese nominate all’interno di quella che la Relatrice definisce un’«economia del genocidio»; alle società tecnologiche attribuisce, con differenti condotte, un ruolo nell’infrastruttura tecnologica e di sorveglianza israeliana, mentre altri soggetti vengono chiamati in causa per il settore militare. [business-h…rights.org], [thestar.co.za]

Eppure, per quanto è stato possibile accertare, non risultano azioni per diffamazione promosse da questi grandi gruppi contro Albanese. La causa statunitense di cui ci stiamo occupando è stata invece promossa da Christian Friends of Israeli Communities e Christians for Israel USA, due organizzazioni che sostengono di essere state falsamente collegate dalla Relatrice a condotte suscettibili di integrare crimini internazionali e lamentano un danno reputazionale e alla propria attività. [jns.org], [USAcontroAbanese1 | Word]

Perché i giganti nominati nel rapporto non hanno fatto altrettanto?

La domanda è legittima, la risposta non può essere inventata. L’assenza di una querela o di un’azione civile non dimostra né che le accuse siano vere né che le aziende le abbiano accettate. Le ragioni potrebbero essere molte, ma senza dichiarazioni delle società interessate rimarrebbero ipotesi. Proprio per questo, più che azzardare una risposta, vale la pena lasciare aperto l’interrogativo.

C’è però una questione giuridica ancora più importante.

La difesa dell’ONU non sembra fondarsi sull’idea che quanto affermato da Albanese sia necessariamente vero. Il punto è diverso: se quelle parole e quegli atti sono stati compiuti nell’esercizio delle funzioni di Special Rapporteur, l’Organizzazione sostiene che siano coperti dall’immunità funzionale. È precisamente questo il nodo che, secondo il nostro documento, l’ONU ha portato davanti alla Corte federale del Colorado chiedendo di intervenire e di rimuovere il default. [USAcontroAbanese1 | Word]

Ed è qui che bisogna evitare un equivoco: immunità non significa liceità.

La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite nasce per consentire l’esercizio indipendente delle funzioni dell’Organizzazione, secondo un criterio esplicitamente funzionale. La Corte internazionale di giustizia ha inoltre stabilito nel caso Cumaraswamy che uno Special Rapporteur deve essere considerato un «expert on mission» e che l’immunità può riguardare gli atti compiuti nella sua capacità ufficiale. La Corte ha anche riconosciuto al Segretario generale la responsabilità e l’autorità primaria di valutare se un agente abbia agito nell’ambito delle proprie funzioni. [legal.un.org] [icj-cij.org]

Il precedente è particolarmente interessante perché anche allora la controversia nasceva da cause per diffamazione: Param Cumaraswamy era stato citato davanti ai tribunali malesi per dichiarazioni rese in un’intervista e gli venivano richiesti complessivamente 112 milioni di dollari di danni. L’ONU sostenne che avesse parlato nella sua veste ufficiale e la Corte riconobbe l’applicabilità dell’immunità. [icj-cij.org]

Il precedente, dunque, rende tutt’altro che peregrina la posizione oggi sostenuta dall’ONU nel caso Albanese.

Ma fa emergere anche il problema fondamentale: fino a che punto può estendersi la funzione?

Se un relatore speciale diffondesse informazioni false, arrecasse un danno ingiusto o addirittura integrasse con la propria condotta un illecito previsto dall’ordinamento nazionale, sarebbe sufficiente dimostrare il nesso funzionale con il mandato per sottrarlo al giudizio del tribunale interno?

La domanda dev’essere formulata precisamente così, e non come se fosse già dimostrato che Albanese abbia violato la legge. Nella causa del Colorado sono state formulate accuse di diffamazione, libello commerciale e interferenza illecita, ma il documento stesso ricorda che il giudice non ha ancora deciso il merito e non ha neppure stabilito che Albanese sia priva dell’immunità invocata. [USAcontroAbanese1 | Word]

L’immunità processuale può infatti impedire a un giudice nazionale di pronunciarsi su un comportamento senza per questo trasformare quel comportamento in un atto lecito. È una distinzione essenziale: essere sottratti alla giurisdizione non equivale ad avere ragione nel merito.

E quando finisce il mandato?

Qui c’è forse il punto più sorprendente.

Se l’immunità è funzionale, la cessazione dell’incarico non implica necessariamente la cessazione dell’immunità relativa agli atti ufficiali compiuti durante il mandato.

Il principio è proprio quello di proteggere la funzione esercitata, non la persona che occasionalmente la esercita. Le fonti giuridiche sull’articolo VI, sezione 22 della Convenzione descrivono la protezione relativa alle parole pronunciate o scritte e agli atti compiuti nell’esercizio della missione come una protezione che continua rispetto a quegli atti anche dopo la cessazione della missione. [legal.un.org], [juris-codex.com]

Un precedente della Corte internazionale di giustizia è istruttivo anche sotto un altro profilo: nel caso Dumitru Mazilu, il mandato era formalmente scaduto il 31 dicembre 1987, ma la controversia sull’applicabilità dell’articolo VI, sezione 22 proseguì e la Corte riconobbe l’applicabilità della disciplina degli «experts on mission» ai rapporteurs e special rapporteurs. [icj-cij.org], [digitallib…ary.un.org]

Questo significa che la domanda sull’eventuale cessazione dell’immunità di Albanese alla fine del mandato va posta con grande cautela. Non possiamo affermare semplicemente che, finito l’incarico, diventerà perseguibile per gli atti ufficiali compiuti mentre era Special Rapporteur. Il carattere funzionale dell’immunità porta semmai nella direzione opposta per gli atti effettivamente ricompresi nella missione. [legal.un.org], [juris-codex.com]

Ed è proprio questo a rendere tanto importante stabilire che cosa rientri nella funzione e che cosa eventualmente la ecceda.

Esiste peraltro una tesi contraria applicata specificamente al caso Albanese: UN Watch sostiene che la sua riconferma sarebbe stata proceduralmente invalida e ne fa discendere anche la perdita dell’immunità. Ma si tratta della tesi giuridica dell’organizzazione che ha presentato il memorandum all’ONU, non di una conclusione giudiziaria accertata, e come tale deve essere presentata. [unwatch.org]

Il vero interrogativo, allora, è più profondo di quello sulla sorte personale di Albanese: come conciliare l’indipendenza indispensabile di uno Special Rapporteur con il diritto di chi ritenga di essere stato falsamente accusato di ottenere tutela?

Perché l’immunità funzionale ha una ragione evidente: un esperto delle Nazioni Unite che rischiasse una causa in ogni Paese sul quale indaga potrebbe essere facilmente intimidito e reso inoffensivo. Ma il problema speculare è altrettanto evidente: se ogni affermazione contenuta nell’esercizio del mandato fosse sottratta in maniera permanente a qualsiasi controllo giurisdizionale nazionale, occorre sapere quale sia il meccanismo alternativo di responsabilità e controllo.

La questione non è quindi se una volta terminato l’incarico l’immunità decade, perché per gli atti funzionali la questione è precisamente opposta: la protezione può sopravvivere alla cessazione dell’incarico. Il vero terreno di battaglia diventa quindi la qualificazione dell’atto come funzionale oppure estraneo al mandato.

È qui, più che nella battaglia sulla notifica degli atti via WhatsApp o X, che il caso americano assume un significato generale: l’immunità serve a garantire l’indipendenza della funzione; non dovrebbe essere confusa, nel dibattito pubblico, con un certificato di verità delle affermazioni compiute nell’esercizio di quella funzione.

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