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La Fabbrica della Narrazione e la Crisi delle certezze dell’Ordine Internazionale

Come la strategia di Hamas, la distorsione del diritto internazionale e la deriva delle democrazie occidentali hanno trasformato il genocidio in una categoria politica.

La genesi della costruzione: la programmazione del sacrificio e la destrutturazione dell’intento

La ricostruzione drammatica del conflitto attorno a Gaza non trae origine dalle aule accademiche occidentali né dalle sedi istituzionali delle Nazioni Unite, bensì trova il proprio fondamento teorico ed operativo nella pianificazione strategica concepita nei tunnel di Khan Yunis. La documentazione manoscritta attribuita a Yahya Sinwar, analizzata e contestualizzata dal Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, rivela la presenza di un disegno politico-militare privo di riscontri nella storia contemporanea dei movimenti armati. Nei memo risalenti al 2022, il vertice di Hamas prefigurava lucidamente che la reazione israeliana ad un attacco su vasta scala avrebbe potuto comportare la distruzione sistematica della Striscia e l’impiego di una potenza di fuoco devastante. L’annientamento delle infrastrutture civili e la perdita massiccia di vite umane non venivano presi in considerazione quali tragici rischi collaterali, bensì integrati preventivamente all’interno di un calcolo costi-benefici in cui il sacrificio della propria popolazione costituiva la leva indispensabile per conseguire una vittoria politica e diplomatica d’impatto globale.

Questa premessa fondamentale viene sistematicamente espunta dalla ricostruzione dominante. Il modello strategico di Hamas ha deliberatamente fondato l’efficacia della propria azione sull’ineluttabilità della catastrofe umanitaria, trasformando l’impatto distruttivo della guerra nel principale dispositivo di delegittimazione dell’avversario. Tuttavia, affinché tale disegno potesse convertirsi in una categoria giuridica di condanna universale, occorreva un secondo passaggio di natura eminentemente accademica. In questo ambito si colloca il contributo teorico di studiosi come Omer Bartov, la cui riflessione analitica si è progressivamente focalizzata sull’imputazione a Israele del crimine di genocidio. La fragilità di tale costruzione teorica emerge con evidenza ove si consideri il criterio cardine dell’intento genocidario (dolus specialis), elemento costitutivo indefettibile senza il quale qualsiasi devastazione bellica per quanto imponente rimane circoscritta nell’alveo della condotta di guerra.

Come evidenziato dall’analisi critica condotta da Aizenberg (autore e ricercatore, membro del consiglio di Honest Reporting, senior fellow di UN Watch, studioso del genocidio presso l’IAGS), la tesi dell’intento genocidario attribuito ai vertici israeliani si regge su un’operazione di decontestualizzazione metodologica. Attraverso la selezione arbitraria di singole esternazioni di esponenti di governo o comandi militari — estrapolando espressioni evocative o metafore storiche e tralasciando sistematicamente i passaggi espliciti dedicati alla distinzione tra i combattenti di Hamas e la popolazione civile — si è inteso elevare l’espressione verbale a prova giuridica solida. Tale procedimento richiede la contestuale cancellazione di Hamas dall’equazione analitica: il movimento armato e la sua dottrina d’impiego della forza vengono trattati alla stregua di fattori irrilevanti, consentendo di traslare l’intero peso probatorio dell’effetto distruttivo sull’intenzionalità esclusiva dell’attore statale.

Le contraddizioni intrinseche di questa operazione concettuale sono emerse in modo emblematico nel corso dell’intervista condotta da Noam Dworman (un musaicista al quale, per suo stessa ammissione, “piace discutere”) a Omer Bartov trasmessa in diretta su X [a cui si riferisce l’immagine]. Posto di fronte alla necessità di definire la linea di demarcazione tra la distruzione bellica e il genocidio, Bartov sosteneva che nel corso della Seconda Guerra Mondiale la devastazione delle città tedesche da parte degli Alleati non costituisse genocidio in virtù della chiara distinzione operata tra il regime nazista e il popolo tedesco. Quando Dworman gli ha esibito i passaggi documentati in cui il governo israeliano ribadiva formalmente che la condotta delle operazioni mirava all’annientamento della struttura terroristica di Hamas e non alla distruzione del popolo palestinese, la linea argomentativa basata sul rifiuto aprioristico di tale distinzione ha rivelato una palese aporia. La sovrapposizione tra la figura dell’odierno Bartov e le sue stesse analisi di vent’anni prima — nelle quali definiva Hamas un movimento genocidario strutturato su una dottrina eliminazionista — mostra come l’attuale impianto interpretativo richieda di ignorare la natura dell’attore che ha scientemente innescato il conflitto.

La consacrazione istituzionale e la deriva epistemica del diritto internazionale

L’evoluzione della narrazione dal piano teorico-accademico a quello istituzionale trova la propria consacrazione negli organi e nei meccanismi delle Nazioni Unite. Attraverso l’operato di figure di alto profilo e commissioni d’inchiesta, quali la Special Rapporteur Francesca Albanese o la Commissione presieduta da Navi Pillay, la qualificazione di «genocidio» è stata progressivamente trasformata da ipotesi investigativa soggetta al vaglio rigoroso delle prove a premessa concettuale indiscutibile. Nelle relazioni ufficiali si fa ampio ricorso a nozioni prive di aderenza alle fonti normative tradizionali, quali «genocidio strutturale», «logica coloniale» o «economia di genocidio». Tali categorie, mutuate dalla teoria critica e dai cultural studies, operano una trasmutazione della natura stessa del diritto internazionale, sostituendo all’accertamento del dolus specialis l’adesione a un paradigma politico di natura sociologica.

Questo processo evidenzia una profonda crisi epistemica, intesa come il progressivo smarrimento della capacità del sistema giuridico di distinguere rigorosamente tra fatto, interpretazione e narrazione ideologica. Il diritto internazionale delle origini e la giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia hanno fissato uno standard probatorio di eccezionale severità per l’imputazione del crimine di genocidio: l’intento non può essere presunto né desunto da una semplice sproporzione negli effetti della forza bellica, ma deve costituire «l’unica inferenza ragionevole» traibile dalle condotte contestate. Al contrario, il metodo adottato nell’arena multilaterale contemporanea tende a diluire tale soglia probatoria, accogliendo testimoniale non verificato, dichiarazioni decontestualizzate e rapporti forniti da organizzazioni non governative orientate, rimuovendo al contempo dal quadro analitico la condotta dell’altra parte belligerante.

«Lo standard di prova dell’intento è stato diluito al punto che dichiarazioni vaghe e selezionate in modo arbitrario, estrapolate dal contesto, vengono trattate come se soddisfacessero un livello legale straordinariamente elevato. L’accusa di genocidio è diventata un pilastro centrale della narrativa, e sostenerla richiede di allargare definizioni legali, distorcere prove e ignorare confronti storici che la indebolirebbero.» scrive Aizenberg, nel suo thread analitico condiviso su X (Twitter) intitolato “Manufacturing Genocide in Gaza: The Case of Omer Bartov”, pubblicato ad aprile 2026, a cui sono ispirate queste mie riflessioni.

La rimozione scientifica di Hamas — dell’infrastruttura sotterranea edificata al di sotto dei centri abitati, dell’uso degli scudi umani e della pianificazione del sacrificio civile contenuta nei foglietti di Sinwar — rappresenta una violazione della grammatica fondamentale del diritto di guerra. Laddove un attore armato viene cancellato dalla ricostruzione dei fatti, l’intero bilanciamento tra necessità militare, proporzionalità e prevenzione dei danni collaterali risulta irreversibilmente alterato. Il diritto internazionale cessa così di operare come un sistema neutrale di vincoli codificati volte a limitare la violenza e trascende in un dispositivo retorico di parte, utilizzato per attribuire una condanna morale assoluta a prescindere dal rispetto delle norme procedurali e probatorie.

La frattura nelle democrazie occidentali e le ripercussioni sulla sicurezza globale

La crisi epistemica maturata nelle sedi internazionali si riversa immediatamente all’interno delle democrazie liberali, minandone i presupposti costitutivi. Tali regimi politici si reggono sulla presenza di un ecosistema informativo e conoscitivo capace di garantire un’arena di verità condivisa, fondata sul vaglio critico dei fatti e sulla separazione tra l’analisi empirica e la militanza ideologica. Quando l’accademia, la grande stampa e i canali della diplomazia adottano acriticamente categorie giuridiche deformate, la funzione del giornalismo si riduce a mero cassa di risonanza per narrazioni emotive o preconfezionate. La rinuncia alla verifica preventiva e alla contestualizzazione delle fonti — spesso giustificata dalle difficoltà d’accesso sul campo — risponde in realtà all’adesione ad un quadro interpretativo precostituito, all’interno del quale i fatti che smentiscono l’assunto di partenza vengono sistematicamente ignorati.

Le ripercussioni sulla sicurezza internazionale e sulla tenuta dell’ordine globale appaiono di vasta portata. Il sistema di prevenzione dei conflitti e la diplomazia multilaterale si fondano sulla percezione attendibile delle minacce e sulla neutralità delle istituzioni internazionali. Qualora la massima imputazione giuridica prevista dall’ordinamento globale — il crimine dei crimini — venga trasformata in una formula d’accusa politica d’impiego generalizzato, si produce un doppio effetto destabilizzante. Da un lato, si indebolisce l’efficacia deterrente della norma, svuotando di significato la categoria del genocidio e rendendo il sistema incapace di identificare e contrastare le reali dinamiche sterminazioniste; dall’altro, si offre un incentivo strategico agli attori non statali e alle organizzazioni eversive, che apprendono la possibilità di provocare scientemente disastri umanitari al fine di volgerli in armi di delegittimazione politica contro gli Stati democratici.

La crisi della memoria storica e la riscrittura del consenso internazionale

Infine, la banalizzazione dell’accusa di genocidio e la sua estensione impropria colpiscono la memoria storica, che costituisce l’infrastruttura etica dell’ordine post-bellico. La categoria di genocidio è sorta sul terreno drammatico della Shoah per definire il tentativo sistematico, industriale e intenzionale di cancellare un intero popolo dalla faccia della terra. La distorsione semantica in atto, che equipara la guerra urbana alle campagne di annientamento pianificato, determina una banalizzazione della memoria storica e una riscrittura ideologica del passato. La storia recente viene così riletta attraverso categorie semplificate che contrappongono rigidi schemi colonizzatore-colonizzato, cancellando la complessità delle vicende geopolitiche e assolvendo implicitamente movimenti ideologici eliminazionisti.

Il ripristino di una rigorosa legalità internazionale ed il recupero di un’etica dell’informazione richiedono un’operazione di restaurazione delle certezze che pongano le basi della conoscenza, in alternativa alla lettura ideologica deformata della realtà. È necessario riaffermare il primato dei fatti sulla retorica, esigere il rispetto inderogabile degli standard probatori stabiliti dai trattati e reintegrare la totalità degli attori e delle loro condotte nella ricostruzione dei conflitti. Soltanto attraverso il rifiuto delle scorciatoie ideologiche e la difesa della precisione concettuale delle categorie giuridiche sarà possibile preservare la credibilità delle istituzioni multilaterali, la tenuta delle democrazie liberali ed il senso profondo della memoria storica collettiva.

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