Limiti concettuali ed effetti normativi di una falsificazione giuridica in espansione su Israele/Palestina
Introduzione: perché le categorie contano nel diritto internazionale
Poche accuse, nel diritto internazionale, portano il peso normativo dell’apartheid. In quanto crimine contro l’umanità, l’apartheid non è una semplice scorciatoia retorica per designare discriminazione, diseguaglianza o ingiustizia prolungata; rimanda piuttosto a una forma storicamente e giuridicamente specifica di dominazione, definita da intento, struttura e permanenza. Proprio per questo carattere eccezionale, la categoria è stata tradizionalmente applicata con cautela, mantenendo elevati livelli di chiarezza concettuale e rigore probatorio.
Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservata una tendenza crescente a impiegare la nozione di apartheid in modo più ampio, in particolare nelle analisi su Israele/Palestina. I rapporti di Amnesty International (2022) e Human Rights Watch (2021), seguiti da talune letture del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 2024, hanno collocato l’apartheid al centro come categoria interpretativa “onnicomprensiva” per un ampio spettro di politiche israeliane. Un elemento chiave di tale movimento è l’integrazione del ritorno dei rifugiati — in particolare del “diritto al ritorno” palestinese — nell’architettura probatoria dell’apartheid.
Questo contributo non contesta possibilità di violazioni dei diritti umani. Solleva invece una domanda più circoscritta: le soglie dottrinali che governano apartheid e ritorno dei rifugiati sono state mantenute, oppure sono state estese in modo tale da rischiare una diluizione concettuale?
Apartheid come crimine di intento, non di mero effetto
Nel diritto internazionale, l’apartheid è un crimine a dolo specifico. Tanto la Convenzione sull’apartheid quanto lo Statuto di Roma richiedono non solo la presenza di atti discriminatori, ma la loro commissione allo scopo di stabilire e mantenere la dominazione di un gruppo “razziale” su un altro. Gli effetti — per quanto gravi — non sono di per sé sufficienti.
La difficoltà metodologica delle più recenti rivendicazioni di apartheid risiede nella tendenza a inferire l’intento dall’esito. Amnesty e Human Rights Watch individuano pattern di diseguaglianza, frammentazione territoriale, restrizioni di movimento e pluralità di regimi giuridici; da tali elementi desumono poi un’intenzione di dominazione. Questo schema rischia di invertire la logica tradizionale del diritto penale internazionale, secondo cui l’intento deve essere dimostrato come elemento distinto e autonomo, non ricostruito a ritroso a partire da conseguenze politiche controverse.
Inoltre, molte delle misure richiamate (controlli di sicurezza, regimi differenziati in territorio occupato, norme di immigrazione) sono ricorrenti in contesti di conflitto prolungato e occupazione. Trattarne l’esistenza come prova quasi automatica di apartheid rischia di collassare distinzioni importanti tra: occupazione illegale, discriminazione sistemica e crimini contro l’umanità.
Territorio, cittadinanza e limiti delle letture unitarie
Un tratto ricorrente delle analisi recenti è la lettura del territorio tra Giordano e Mediterraneo come unità giuridica governata da un regime unico di dominazione. Questa impostazione è analiticamente potente, ma dottrinalmente contestabile.
Il diritto internazionale ha tradizionalmente distinto tra territorio sovrano e territorio sotto occupazione belligerante. Tale distinzione non esonera l’occupante da obblighi in materia di diritti umani, ma modella il quadro applicabile. La presenza di regimi differenti — diritto civile per cittadini, diritto militare per popolazioni sotto occupazione — non prova di per sé l’apartheid. In effetti, tale differenziazione è strutturalmente incorporata nel diritto dell’occupazione.
Il paradigma dell’apartheid presuppone tipicamente un unico ordinamento che esercita sovranità su una popolazione dalla quale un gruppo è permanentemente escluso. Questo modello si sovrappone solo parzialmente a una situazione segnata da sovranità contesa, autodeterminazione non risolta e occupazione formalmente temporanea, sebbene prolungata.
(Aggiunta tecnica) La CIG 2024: parere consultivo, standard fattuale e pluralità interna
Per un’analisi dottrinale è essenziale ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia opera con due funzioni: contenziosa (sentenze vincolanti tra Stati che accettano la giurisdizione) e consultiva (pareri non vincolanti richiesti da organi ONU). Nel dossier Israele/Palestina, la Corte ha agito in funzione consultiva.
In questo contesto, la Corte stessa sottolinea che l’oggetto dei quesiti è la qualificazione giuridica delle “caratteristiche principali” delle politiche e pratiche, non un accertamento di fatto completo come in un processo contenzioso. Tale impostazione incide sulla densità probatoria con cui possono essere stabiliti elementi altamente “intenzionali” (come il dolo specifico dell’apartheid). Inoltre, la presenza di opinioni separate e dissenzienti è fisiologica e indica divergenze interpretative reali: la Corte, in altre parole, non parla “con una voce sola” su nodi ad alta politicità e complessità.
Dottrina sui rifugiati: UNHCR versus UNRWA
Il ruolo attribuito al ritorno dei rifugiati nelle analisi sull’apartheid illustra ulteriormente il problema dell’espansione categoriale. Nel diritto internazionale dei rifugiati (modello UNHCR), lo status di rifugiato è individuale, tendenzialmente temporaneo e orientato alla cessazione attraverso tre soluzioni durature: rimpatrio volontario, integrazione locale, reinsediamento.
Il regime palestinese amministrato da UNRWA diverge in modo sostanziale. UNRWA è l’unica agenzia ONU con una definizione di rifugiato che si estende ai discendenti senza limite generazionale, come regola operativa di eleggibilità ai servizi, secondo criteri stabiliti dall’Assemblea Generale.
Ne deriva una configurazione strutturalmente diversa dal paradigma UNHCR: la platea dei “rifugiati” tende ad aumentare nel tempo, anziché ridursi.
Questa eccezionalità è storicamente comprensibile, ma dottrinalmente anomala. Assumere che tale struttura sia giuridicamente equivalente al regime generale dei rifugiati conduce a sovrapposizioni improprie quando si discute di ritorno.
Ritorno: diritto individuale versus pretesa collettiva
Il diritto internazionale riconosce un “diritto al ritorno” soprattutto come diritto umano individuale, formulato in strumenti quali la Dichiarazione Universale e l’ICCPR. Si tratta di un diritto personale, non ereditario; condizionato, non assoluto; suscettibile di limiti legittimi, inclusi quelli di sicurezza e ordine pubblico.
Il “diritto al ritorno” palestinese, invece, è spesso formulato come pretesa collettiva e trans‑generazionale, collegata allo status UNRWA. Pur essendo politicamente e moralmente significativa, la sua qualificazione giuridica non coincide con la nozione generale di ritorno individuale. Nessuna regola generale del diritto internazionale impone a uno Stato di ammettere milioni di non‑cittadini su base ereditaria a distanza di decenni dagli eventi che hanno generato lo sfollamento.
La confusione tra questi due piani — ritorno individuale umanitario e ritorno collettivo ereditario — amplia la categoria oltre i confini dottrinali consolidati.
Il ritorno dei rifugiati come “prova” di apartheid: un possibile errore di categoria
Amnesty e Human Rights Watch incorporano il rifiuto israeliano di riconoscere un illimitato diritto al ritorno palestinese nella loro analisi dell’apartheid, come indizio di dominazione razziale. Questa mossa si appoggia spesso al raffronto tra la Legge del Ritorno israeliana (immigrazione preferenziale per ebrei) e l’esclusione del ritorno palestinese.
Dal punto di vista dottrinale, il confronto è problematico. Norme di “ritorno” o preferenza per diaspore nazionali esistono in numerosi ordinamenti e sono generalmente trattate come diritto dell’immigrazione, non come diritto dei rifugiati. Il rifiuto di ammettere non‑cittadini come immigrati — anche in scala ampia — non equivale, in sé, a segregazione o dominazione interna.
L’apartheid, invece, richiede la subalternizzazione sistematica di una popolazione sottoposta all’autorità dello Stato. I rifugiati che risiedono fuori da tale autorità presentano una collocazione giuridica differente. Integrare la politica migratoria nella definizione di apartheid rischia dunque di ampliare il concetto oltre la sua riconoscibilità giuridica.
Il parere consultivo CIG (2024): che cosa dice — e che cosa non dice
Il parere consultivo del 2024 è stato talvolta presentato come endorsement giudiziario della cornice dell’apartheid. Una lettura più ravvicinata restituisce un quadro più sfumato.
La Corte individua violazioni della Convenzione contro la discriminazione razziale e condanna pratiche che configurano separazione/segregazione. Tuttavia, non qualifica in modo definitivo l’intera condotta come apartheid in senso penalistico, né sviluppa un accertamento forte del dolo specifico. La pluralità delle posizioni giudiziali, attestata dalle opinioni individuali, conferma che non vi è un approdo dottrinale univoco.
È altrettanto rilevante ciò che il parere non fa: non affronta compiutamente l’eccezionalità strutturale UNRWA; non distingue in modo sistematico tra ritorno individuale e pretesa collettiva; non valuta se il diritto internazionale imponga a uno Stato di ricevere popolazioni di non‑cittadini su base ereditaria. Queste omissioni riducono l’utilità del parere come fonte diretta per tesi espansive su apartheid e ritorno.
Conclusione: i rischi della sovra‑estensione dottrinale
La forza del diritto internazionale risiede nella capacità di distinguere tra forme diverse di ingiustizia e di calibrare di conseguenza le qualificazioni e i rimedi. Apartheid, occupazione, discriminazione e negazione dell’autodeterminazione non sono categorie intercambiabili; ciascuna ha soglie e conseguenze differenti.
L’espansione dell’apartheid e del ritorno dei rifugiati come categorie “totali” rischia di sfumare tali distinzioni. Quando regimi eccezionali di status (come UNRWA) vengono trattati come standard universali e quando l’intento criminale viene ricavato da esiti politici controversi, il discorso può indebolire la coerenza normativa del diritto internazionale invece di rafforzarla.
Questa conclusione non minimizza la gravità del conflitto. Suggerisce, piuttosto, che la precisione concettuale è essenziale, soprattutto quando si impiegano categorie la cui specificità giuridica e storica è stata duramente costruita.



